Il Sole 24 Ore 6 aprile 2013.
La legge n. 247/2007 ha introdotto gli sgravi contributivi, finalizzati a favorire la contrattazione di secondo livello.
In sintesi, è previsto, in via sperimentale, un fondo per il finanziamento degli sgravi, con dotazione finanziaria di 650 milioni di euro annui per il triennio 2008-2010. Ciò premesso, l’art. 4, comma 28, della legge n. 92/2012 ha reso strutturale la misura, con dotazione di 650 milioni di euro per ogni anno, a partire dal 2012. A riguardo si rammenta che il comma 67 della legge n. 247/2007, a partire dal 1° gennaio 2008 ha istituito il Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi finalizzati ad incentivare la contrattazione di secondo livello.
L’importo annuo complessivo delle erogazioni ammesse allo sgravio è stabilito al 5% della retribuzione percepita (prima era il 3%): con riferimento alla quota di erogazioni appena descritta, lo sgravio sui contributi previdenziali dei lavoratori è pari ai contributi previdenziali a loro carico sulla stessa quota di erogazioni, mentre quello a favore dei datori di lavoro è pari al 25%.
Lo sgravio è concesso, a domanda, nei limiti della dotazione stanziata.
Il comma 68 della citata legge n. 247/2007 ha poi istituito un Osservatorio presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con la partecipazione delle parti sociali, il cui obiettivo è quello di monitorare il fenomeno.
Viene, inoltre, demandata ad un decreto “concertato” tra Economia e Lavoro l’emanazione delle disposizioni per la deducibilità a fini fiscali o, in alternativa, per la riduzione della tassazione sulle somme oggetto di sgravi contributivi sulla retribuzione di secondo livello, a partire dal 2008.
Successivamente la previsione del comma 28, dell’art. 4 Legge n. 92/2012, secondo cui al terzo periodo del comma 67 dell’articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono soppresse le parole: «In via sperimentale, con riferimento al triennio 2008-2010,» e, al comma 68, i periodi secondo, terzo e quarto sono sostituiti dal seguente: «A decorrere dall’anno 2012 lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro è concesso secondo i criteri di cui al comma 67 e con la modalità di cui al primo periodo del presente comma, a valere sulle risorse, pari a 650 milioni di euro annui, già presenti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relative al Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello».
Conseguentemente è abrogato il comma 14, dell’articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
Infine, secondo la disposizione contenuta nel comma 29, art. 4 Legge n. 92/2012 dispone: “Per l’anno 2011, per gli sgravi contributivi di cui all’articolo 1, comma 47, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad utilizzare le risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero già impegnate per le medesime finalità”.