Detassazione lavoro

da | 06 Aprile 2013 | Approfondimenti lavoro, News

Il Sole 24 Ore 6 aprile 2013

Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 15/2013, interpretando il concetto di retribuzione di produttività contenuta nell’art. 2 del Dpcm 22 gennaio 2013, ha precisato che anche gli importi corrisposti per incentivare una più efficiente modalità organizzativa beneficiano della detassazione del 10%.
Il Decreto prevede l’applicabilità della agevolazione, qualora si dia esecuzione a contratti collettivi che prevedano l’introduzione di almeno una misura in almeno tre delle aree di intervento indicate nel decreto stesso. Tali interventi migliorativi possono dunque consistere, a titolo puramente esemplificativo, nella introduzione di turnazioni orarie che consentano un più efficiente utilizzo delle strutture produttive, unitamente alla distribuzione delle ferie che consenta un utilizzo continuativo delle stesse strutture, nonché in una più ampia fungibilità di mansioni tale da consentire un impiego più flessibile del personale.

A riguardo nelle circolare n. 15 del Ministero del Lavoro si parla di

a) ridefinizione dei sistemi orari e della loro distribuzione con modelli flessibili, anche in rapporto agli investimenti, all’innovazione tecnologica e alla fluttuazione dei mercati finalizzati ad un più efficiente utilizzo delle strutture produttive idoneo a raggiungere gli obiettivi di produttività convenuti mediante una programmazione mensile della quantità e della collocazione oraria della prestazione;

b) introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie mediante una programmazione aziendale anche non continuativa delle giornate di ferie eccedenti le due settimane;

c) adozione di misure volte a rendere compatibile l’impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, nel rispetto dell’art. 4 della Legge n. 300/1970 per facilitare l’attivazione di strumenti informatici, indispensabili per lo svolgimento delle attività lavorative;

d) attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze, anche funzionali a processi di innovazione tecnologica, nel rispetto dell’art. 13 della Legge n. 300/1970.

Sono, inoltre, detassabili gli importi collegati a indici di produttività, di efficienza, di redditività o di innovazione.

Si tratta di voci retributive separatamente valorizzate all’interno della contrattazione collettiva, suscettibili di variazione in relazione all’andamento dell’impresa.

Queste voci possono variare sulla base di indicatori quantitativi che vadano a remunerare un apporto lavorativo finalizzato ad un miglioramento della produttività in senso lato e, quindi, anche ad una “efficientazione” aziendale.

Le suddette voci retributive possono, infatti, far riferimento alternativamente ad indicatori di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione e, pertanto, è sufficiente la previsione della correlazione ad uno solo di essi da parte della contrattazione collettiva per l’applicabilità della agevolazione.